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O.P.C.M. 28/01/2005 n. 33973. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto rispettivamente all'art. 5, comma 2, e all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3368 del 2004, è differito al 30 giugno 2005. 4. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 2980 del 1998, e successive modificazioni, rimane in carica fino al 30 giugno 2005. 5. Il termine del 31 dicembre 2004 previsto all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3368 del 2004, è differito al 30 giugno 2005. Conseguentemente il comitato di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3335 del 2004 opera a far data dal 1° luglio 2005. O.P.C.M. 28/01/2005 n. 3397 – Disposizioni urgenti di protezione civile. Art. 3. 1. Al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse finanziarie rivenienti da donazioni ed atti di liberalità, senza vincolo di destinazione, ed assegnate al comune di S. Giuliano di Puglia in seguito agli eventi sismici del 2002, il sindaco del medesimo comune è autorizzato alla relativa utilizzazione coerentemente con quanto previsto dalla delibera consiliare n. 28 del 19 novembre 2004, limitatamente ai punti 1, 2 e 3, e con esclusione del punto 4, secondo criteri di rigorosa perequazione. 2. Nell'ambito dell'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso, in considerazione della situazione di criticità finanziaria del comune di S. Giuliano di Puglia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, al medesimo comune un contributo pari a Euro 100.000,00 a compensazione delle minori entrate. Le predette somme saranno restituite al Dipartimento della protezione civile a valere sulle risorse derivanti dai fondi di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. In relazione agli esiti degli accertamenti compiuti dalla regione Molise sulla vulnerabilità delle strutture scolastiche nel territorio del comune di Bojano, che è stato riclassificato di prima categoria, è autorizzato il ricorso alle risorse finanziarie di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nell'ambito della quota già assegnata alla stessa regione sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 in data 8 luglio 2004 – allegato 1. Art. 4. 1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi alle molteplici situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, il Dipartimento stesso è autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a procedere al rinnovo ed al potenziamento del parco automezzi in dotazione. Allo scopo di sopperire alle numerose carenze esistenti rispetto alla dotazione organica del ruolo dirigenziale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 303/1999, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla necessità di fronteggiare le numerose emergenze in atto, in premessa citate, adeguando le strutture dipartimentali sotto il profilo delle risorse umane e professionali, avuto riguardo, specificamente, alle accresciute consistenze e complessità degli aspetti di natura normativa ed amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, in applicazione dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata a derogare all'art. 1, comma 95, primo capoverso, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè a conferire fino a cinque incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, attribuiti dal capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base di appositi contratti da quest'ultimo sottoscritti. Ai relativi oneri si provvede a carico del fondo per la protezione civile. Art. 5. 1. All'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327/2003, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005». 2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334/2004, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005». Art. 6. 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, sono trasferite su apposite contabilità speciali, all'uopo istituite, intestate ai soggetti attuatori nominati dal capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Art. 7. 1. Per dare compiuta e proficua soluzione ai problemi dell'approvvigionamento idrico e della gestione delle acque reflue urbane del comune di Lipari, il commissario delegato - sindaco del comune di Lipari medesimo si avvale, in aggiunta ad ogni altra risorsa finanziaria disponibile o attivabile per lo scopo, delle seguenti risorse: Euro 2.366.163,00 a valere sulle risorse residue di cui all'accordo di programma del 25 novembre 1998 e atti integrativi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Enea, esistenti sui capitoli 1805 e 1806 U.P.B. 3.1.1.0, sui capitoli 7503 e 7504 U.P.B. 3.2.3.1 e sul capitolo 7592 U.P.B. 3.2.3.2 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; O.P.C.M. 28/01/2005 n. 3397 – Disposizioni urgenti di protezione civile. Euro 15.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004. Tali risorse sono trasferite direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - emergenza isole Eolie ordinanza di protezione civile n. 3225/2002; Euro 5.467.730,00 a valere sulle risorse assegnate al commissario delegato - presidente della Regione siciliana -nell'ambito dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - allegato A. Tali risorse sono trasferite direttamente dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - emergenza isole Eolie ordinanza di protezione civile n. 3225/2002. 2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 avrà luogo sulla base delle priorità individuate dal commissario delegato d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Dipartimento della protezione civile. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari per accedere a ulteriori finanziamenti nazionali e comunitari. 3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad anticipare al commissario delegato -sindaco di Lipari, nell'importo massimo di Euro 413.165,52, le somme relative alla realizzazione della scuola elementare e media nell'isola di Stromboli, già compresa nel Programma comunitario P.O.M. T 95.99, misura 4. Le somme stesse saranno restituite al Dipartimento della protezione civile da parte del predetto commissario delegato al momento in cui si renderanno disponibili al comune di Lipari le somme relative al predetto progetto. Art. 8. 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario delegato, è autorizzato all'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per le opere in corso di esecuzione ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3375/2003 citata in premessa, e successive modifiche ed integrazioni, per un importo pari ad Euro 27.721.067,41 a favore dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, e pari ad Euro 12.302.116,21 a favore dell'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano. 2. Il commissario delegato provvede agli adempimenti di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui al capitolo 3360 dell'unità previsionale di base 3.1.2.7 della Direzione generale della prevenzione del Ministero della sa- lute, nonchè del Fondo della protezione civile nel limite di Euro 1.393.183,62. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica italiana. Roma, 28 gennaio 2005 Il Presidente Berlusconi |
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